Giusto x togliere ogni dubbio, riporto la circolare del ministero dei trasporti, che potete leggere tra l'altro all'indirizzo
http://www.infrastrutturetrasporti.it/p ... ffc6400e49 : ? da qui ke ho preso il punto 2.
La circolare cita:
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all?applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
AI riguardo, si osserva quanto segue.
La materia non ? regolata da norme internazionali n? da norme comunitarie che prevedano l?omologazione di dette pellicole quali entit? tecniche indipendenti, n? risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell?ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l?approvazione di dette pellicole nonch? la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c?? dubbio, d?altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunit? europea, non ? possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunit? europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilit? previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l?applicazione delle suddette pellicole, dovr? essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovr? essere esibito un certificato di omologazione, costituito all?estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L?installatore dovr? certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilit? anteriore) non ? consentita l?applicazione delle pellicole in argomento n? sul parabrezza n? sui vetri laterali anteriori; inoltre, l?applicazione sul lunotto posteriore, ? ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
E? appena il caso di precisare che l?applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l?aggiornamento della carta di circolazione a norma dell?art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti
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NOTE
1 Non esistendo al momento norme internazionali, comunitarie o nazionali che prevedano l'omologazione delle pellicole adesive applicate sui vetri dei veicoli quali entit? tecniche indipendenti, e non potendosi quindi non accettare quelle approvate da altri Stati membri della Comunit? europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovr? essere verificato:
a) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
b) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovr? essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovr? certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
2 Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (1) (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (2) (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (3) (campo di visibilit? anteriore) non ? consentita l'applicazione delle pellicole in argomento n? sul parabrezza n? sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, ? ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
3 L'applicazione delle pellicole non comporta ovviamente l'aggiornamento della carta di circolazione.